Art. 8.
(Formazione degli esperti e commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria).

      1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 6, previo parere obbligatorio della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 9, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni.
      2. Gli istituti di formazione pubblici e privati, singolarmente o in associazione, accreditati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, che possono attestare, attraverso idonea documentazione, l'attività svolta, il curriculum del corpo docente e la continuità operativa, previo parere obbligatorio della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, possono istituire corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6, riconosciuto con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b).

 

Pag. 18


      3. Presso il Ministero dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per le medicine non convenzionali per gli indirizzi di cui all'articolo 6, che svolge i compiti previsti dall'articolo 9.
      4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 è composta da ventitre membri nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

          a) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;

          b) un rappresentante del Ministero della salute;

          c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

          e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;

          f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

          g) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;

          h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          i) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dal Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI;

          l) dieci membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali

 

Pag. 19

ai sensi dell'articolo 2 per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 6. Per quanto concerne la medicina omeopatica, gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.

      5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), h) e i) del comma 4 sono membri permanenti della commissione per la formazione, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri supplenti; i membri di cui alla lettera l) del medesimo comma 4 sono nominati per ogni indirizzo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
      6. La commissione per la formazione di cui al comma 3 dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione per la formazione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
      7. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.